Si fa riferimento alle agevolazioni di natura contributiva ed economica previste per le assunzioni di apprendisti professionalizzati senza limiti di età percettori dell’indennità di mobilità o di indennità NASPI.
In particolare, l’INPS conferma il regime contributivo agevolato per i primi 18 mesi a favore del datore di lavoro (contributi c/DdL 11,61% e c/dipendente 5,84%). La cancellazione dal 1° gennaio 2017 delle liste di mobilità e delle relative assunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità (artt. 8 e 25, L. n. 223/1991) non determina in venir meno del particolare regime previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità (art. 47, D.Lgs. n. 81/2015).
Analoga possibilità di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età è prevista per i percettori di trattamenti di disoccupazione (NASpI, ASpI, MiniASpI e DIS-COLL) per i quali:
- è applicabile il regime contributivo ordinario previsto per gli apprendisti: contributi c/DdL 11,61% e c/dipendente 5,84% per massimo 36 mesi elevabili a 60 mesi nel settore dell’artigianato edile e non;
- è applicabile la riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 (1,5% per il primo anno di contratto, 3% per il secondo anno e 10% per gli anni successivi al secondo);
- non è previsto alcun incentivo economico in favore dei datori di lavoro a differenza delle assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità (50% dell’indennità residua).
INFO: CNA Fermo, resp. Luciana Testatonda 0734/600288