La Legge di stabilità in vigore dall’1/1/2015 all’art. 1 comma 248, introduce un “regime di responsabilità solidale” del committente nei confronti del vettore e di eventuali sub-vettori, che si articola nelle seguenti modalità:

se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, il committente è solidamente responsabile, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto, per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi non assolti dal vettore e/o eventuali sub-vettori. Rimane invece escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

se il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, il committente è solidamente responsabile “anche per l’inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada” di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito (resta da chiarire che cosa si intende per obblighi fiscali se ritenute o altro).

Il committente ha un’unica possibilità per evitare di incorrere nella responsabilità solidale così come prevista: verificare che il vettore sia in regola con l’assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.
Attualmente tale verifica deve essere effettuata mediante acquisizione di un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che il vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurative e previdenziali.Il vettore fornisce tale documentazione al committente al momento della conclusione del contratto.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità il Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori adotterà una delibera che renderà effettiva la possibilità di compiere questa verifica mediante l’accesso ad apposita sezione del portale internet attivato per tale scopo.

La richiesta del DURC deve essere fatta anche dal vettore nei confronti del subvettore, in quanto il regime di responsabilità solidale viene esteso anche al rapporto tra questi soggetti.
Per adesso non è ancora chiaro se in questo caso anche il committente debba richiedere il DURC al sub-vettore o se invece sia sufficiente richiedere al vettore una dichiarazione che attesti la regolarità della posizione.