Dal 2016, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, in canone Rai si pagherà con la bolletta della luce. Il canone sarà di 100 euro invece di 113, e si potrà pagare in 10 rate a partire da luglio 2016.

Cambia il metodo di pagamento e cambiano anche alcuni dei criteri per essere esentati dal pagamento. Nel 2016 si potrà ancora dichiarare all’Agenzia delle Entrate di avere i requisiti per l’esenzione dal canone Rai.

Scarica il modello di richiesta di esenzione: modello esenzione canone Rai

Qualora si voglia dichiarare di rientrare in uno dei casi di esenzione dal canone RAI è necessario presentare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino, da sempre deputata alla gestione del canone televisivo. In alternativa la dichiarazione può essere presentata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della propria residenza.

 Tra le cause che esentano dal versamento del canone RAI rientrano i seguenti casi:

– i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti;

Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

– soggetti il cui canone sia già stato versato dall’altro coniuge;

– casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile;

– immobile privo di televisione;

– seconda casa, il canone RAI dovrebbe essere addebitato automaticamente solo sulle bollette elettriche relative ad abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare, ricordando che il tributo è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti.

Sanzioni. A chi non pagherà il canone RAI, pur non rientrando nei casi di esenzione e quindi rientrando nei casi di evasione fiscale, non potrà essere imposta l’interruzione della fornitura del servizio elettrico.