L’INAIL ha recepito con le circolari n. 41/2016, 5/2017 e 24/2017 le disposizioni del D.L. n. 189/2016, convertito con Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ed ha determinato le modalità di sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi oggetto di agevolazione.
Si ricorda a tutti i soggetti interessati che, per effetto delle circolari suddette, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di sospensione è fissato per il prossimo 16 ottobre 2017.
Si ricorda inoltre che, in caso di istanze non contenenti richiesta di rateazione, il pagamento dei premi attualmente sospesi dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la medesima data del 16 ottobre 2017.
Entro lo stesso termine, qualora non avessero già provveduto, le imprese interessate alla dilazione del pagamento dovranno, quindi, presentare istanza di rateazione così come stabilito dalle circolari citate.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai consulenti che si occupano dell’autoliquidazione INAIL.