L’avvio delle novità relative alla commercializzazione delle borse di plastica (shopper) alla luce delle modifiche al Testo Unico Ambiente approvate con la conversione in Legge del D.L. 91/2017 “Decreto crescita mezzogiorno” ha destato molti dubbi e polemiche.

Questa materia, i cui primi interventi risalgono ormai a molti fa, aveva già causato nel tempo diverse criticità, tanto che la sua evoluzione è stata lunga e complessa ed ha visto la CNA impegnata per supportare le aziende in questa transizione. Infatti, in attuazione della disciplina comunitaria volta a ridurre l’impatto di questi beni sull’ambiente, l’Italia ha adottato un primo divieto per la commercializzazione degli shopper non biodegradabili già a partire dal 2011. Nel tempo si sono susseguite diverse proroghe, determinate da un lato dalla mancata definizione, in fase iniziale, dello standard tecnico in base al quale individuare i sacchetti biodegradabili e, dall’altro, a smaltire le scorte. In questo quadro è intervenuto il decreto Mezzogiorno (provvedimento riguardante una materia assolutamente estranea a quella ambientale) con alcune novità di rilievo in particolare sulla commercializzazione delle borse ultraleggere e sul divieto di commercializzazione gratuita. Da ultimo, una circolare del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito alcuni aspetti di difficile interpretazione.

La Legge n. 123 del 3 agosto 2017 offre le nuove direttive sugli shopper di plastica leggeri: dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti per alimentari devono essere biodegradabili e compostabili. Le nuove norme riguardano i sacchetti leggeri utilizzati per trasportare la spesa e quelli più leggeri per imbustare frutta e verdura, carne, pesce e prodotti da forno e di gastronomia che si acquistano al banco di mercati, negozi e supermercati i quali non potranno essere riutilizzati per motivi igienico-sanitari. Tutti devono essere biodegradabili e compostabili e avere una certificazione da parte di enti accreditati.

Tutti i sacchetti leggeri e ultraleggeri devono essere ceduti esclusivamente a pagamento, come avviene adesso per gli shopper monouso. Nello scontrino fiscale deve essere riportata la cessione del biodegradabile e indicato separatamente nel registro corrispettivi.

Rimangono esclusi dalla normativa alcune tipologie di buste utilizzate nel settore dell’alimentare sfuso (es. mozzarelle o plastica forata per il pane o foglietti di plastica trasparenti utilizzati al banco salumi) e naturalmente gli imballaggi primari per i prodotti confezionati venduti sugli scaffali.

Nella circolare che segue abbiamo approfondito alcuni aspetti di particolare rilevanza: Nota esplicativa

INFO: CNA Territoriale di Fermo, resp. Agroalimentare Alessia Langiotti, 0734/992746