OGGETTO: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi”.

1. Termini di entrata in vigore

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto in oggetto. Ai sensi dell’art. 17, le disposizioni di detto decreto entrano in vigore il 4 giugno 2014, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di formazione periodica, che sono già in vigore a far data 21 Maggio 2014.

A seguito di quesiti posti sia dagli Uffici provinciali, sia dagli utenti, si rende necessario emanare disposizioni di applicazione ulteriori rispetto a quelle già emanate con la circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014.

Le norme del D.M. 20 settembre 2013 si applicano ai corsi avviati a far data 3 giugno 2014, di conseguenza, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica che hanno avuto inizio entro tale data continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del D.M. 16 ottobre 2009 che, in ogni caso, cesserà la sua efficacia il 4 giugno 2015.

2. Fac simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica

 

L’allegato 2 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014 è sostituito dall’allegato 1 alla presente circolare.

3. Docenti

 

E’ stata segnalata la necessità di modificare l’allegato 4 alla circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, al fine di avere maggiori informazioni sui docenti dei corsi, anche al fine di effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni fornite in merito ai requisiti professionali dichiarati. Di 3conseguenza, l’allegato 4 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014 è sostituito dall’allegato 2 alla presente circolare.

4. Veicoli

 

L’art. 5, comma 5, del D.M. 20 settembre 2013 stabilisce che le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica devono disporre di veicoli idonei allo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, aventi le caratteristiche previste dall’allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni. La citata previsione fa dunque un rinvio dinamico al titolo in forza del quale tali veicoli devono essere posti a disposizione delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica. Di conseguenza, stante la deroga prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150 le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, fino al 31 dicembre 2014 possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede anche in province differenti.

Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che non dimostrano la disponibilità dei veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e DE, fino alla citata data del 31 dicembre 2014, non possono svolgere corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE, per conducenti titolari di dette categorie di patente.

5. Responsabile del corso

 

Al punto 6.5.1 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014 è precisato che il responsabile del corso può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, oppure può essere individuato in un soggetto da questi delegato; tra i soggetti delegati può essere compreso anche un docente del corso stesso.

6. Comunicazione di avvio del corso

 

L’art.10, comma 1, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che la comunicazione di avvio del corso deve essere comunicato alla competente Direzione generale territoriale, nonché all’ufficio Motorizzazione civile competente per territorio almeno “entro tre giorni lavorativi liberi prima dell’avvio di ogni corso”.

Per “tre giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi).

7. Disposizioni derogatorie

 

Tenuto conto del lungo periodo di tempo intercorso tra l’emanazione del decreto legislativo 16 gennaio 2014, n. 2 e la pubblicazione del D.M. 20 settembre 2013, che ha determinato la scadenza delle istanze per il conseguimento della patente di guida delle categorie C o CE presentate da candidati di età inferiore a 21 anni o delle categorie D o DE presentate da candidati di età inferiore a 24 anni, per non aver potuto – nel termine di sei mesi previsto dall’art. 122, comma 1, del codice 4

 

della strada – sostenere il previsto esame di teoria, si dispone, in via del tutto eccezionale, la possibilità di allegare, alla nuova istanza, corredata di nuove attestazioni di versamento su c/c 4028 e c/c 9001, il certificato medico già allegato all’istanza precedente.