In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiamo raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Ai fini del conseguimento di tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro e l’apertura della ‟finestra” di accesso (trimestrale o semestrale) nel corso della quale non è necessario svolgere attività lavorativa. Coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto dal 1 aprile 2019; mentre quelli che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione la finestra di accesso è di sei mesi; nello specifico i dipendenti pubblici che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019,conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; mentre quelli che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019. Al pensionamento con Quota 100 non può accedere il personale militare appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

La “Pensione quota 100”, a pena di sospensione della stessa, è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il percettore di NASpI può, attraverso la presentazione della domanda di pensione Quota 100, rinunciare al trattamento di disoccupazione in favore di quello pensionistico.

 

E’ stata prorogata, per le lavoratrici donne, la facoltà di accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Queste, entro il 31 dicembre 2018, devono aver raggiunto contestualmente un’anzianità contributiva di 35 anni e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o 59 anni di età, se si tratta di lavoratrici autonome. Come in precedenza le lavoratrici potranno accedere a tale trattamento una volta trascorsa la finestra di accesso dalla maturazione dei predetti requisiti; tale finestra è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome. Coloro le quali hanno maturato i prescritti requisiti prima dell’anno 2018, e risulti già decorso il periodo di apertura della relativa finestra, possono accedere al trattamento dal mese successivo la presentazione della domanda.

Nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata resta 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne, viene quindi disapplicato temporaneamente l’incremento dell’aspettativa di vita, è stata però introdotta la finestra trimestrale che prevede l’accesso alla pensione anticipata trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito contributivo.

I soggetti che maturano il requisito contributivo dal 1 al 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; i soggetti che maturano il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Il patronato Epasa – Itaco è a disposizione per tutte le informazioni e per l’inoltro delle domande.

Referenti: Dott.ssa Sabrina Giusti, Roberta Di Lorito,  tel. 0734/600288 (Fermo), 0734/992746 (P.S.Elpidio) mail fermo@epasa-itaco.it   Via Salvo D’Acquisto n.123, 63900 Fermo (FM) – Via Belvedere n.20 (Villa Baruchello), 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)