Dal 1° luglio 2016 entreranno in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale SOLAS (Salvaguardia della vita in mare) che prevedono la pesatura obbligatoria dei container, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata”, prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Vincenzo Melone, ha firmato in questi giorni il decreto dirigenziale che detta, dal 1° luglio 2016, i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite a trasporto dei container.

Il decreto prevede un adeguato periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, finalizzato a una graduale implementazione dei processi di pesatura, come anche richiesto dalle categorie interessate, relativi agli strumenti di misura utilizzati, automatici o non automatici.

La SOLAS, acronimo di Safety of Life at Sea, è una convenzione internazionale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

Come detto, alla regola 2 del capitolo VI della Solas 74, sono state apportate delle modifiche che entreranno in vigore dal 1° Luglio 2016.

Le principali innovazioni introdotte riguardano le informazioni sul carico ed in particolare la massa lorda del contenitore da imbarcare sulla nave (verified gross mass packed container = VGM).

La VGM deve essere fornita al comandante della nave e al responsabile del terminal in tempo utile (non esiste una indicazione precisa sulla quantificazione della tempistica di comunicazione e quindi essa è lasciata alla discrezionalità delle parti) per consentire la predisposizione del piano di stivaggio pena l’impossibilità di procedere all’imbarco del container.

Va sottolineato che l’obbligo di ottenere e documentare la VGM è dello “SHIPPER” così come definito al punto 2.1.12 della MSC. 1/Circ. 1475/2014: un soggetto giuridico o persona indicata come SPEDIZIONIERE e/o che in nome o per conto del quale è stato concluso un contratto di trasporto con una compagnia di spedizioni.

Lo SHIPPER è pertanto la figura chiave su cui vertono le innovazioni di cui trattasi.

Nonostante ciò, sull’autotrasportatore si potrebbero ripercuotere tutta una serie di effetti collaterali, quali ad esempio, l’allungamento dei tempi di attesa per l’imbarco dei container ed altri oneri collegati. Soprattutto nella prima fase di attuazione della norma, la carenza di una mappatura della dislocazione delle pese, le specifiche caratteristiche che devono possedere, il loro ridotto numero, le difformi modalità delle procedure attuate dai porti, potrebbero determinare una congestione dei porti e della catena logistica in generale con concrete ripercussioni anche sulle aziende di autotrasporto.

Proprio per cercare di evitare tutto ciò, il MIT, pur nel dichiarare improrogabile l’entrata in vigore degli emendamenti, prevede un periodo transitorio sino al 30 Giugno 2017, che stabilisce una deroga all’obbligo di utilizzare pese regolamentari (definite al punto 2.2 del DD 447/2016).

Il punto 7 delle linee guida applicative allegate al DD 447/2016, stabilisce infatti che nel periodo che va dal 1 Luglio 2016 al 30 Giungo 2017, potranno essere utilizzati anche strumenti di misura diversi da quelli regolamentari, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a più-meno 500 Kg.

Le criticità palesate su questo tema dal mondo dell’autotrasporto, sono state rappresentate da UNATRAS al Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Simona Vicari, in occasione dell’incontro con la categoria tenutosi il 1° Giugno 2016.

In tale circostanza è stato inoltre stigmatizzato che, il 31 Maggio 2016, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ha diffuso la circolare 125/2016 esplicativa delle linee guida per la determinazione della “massa lorda verificata del contenitore” (VGM), senza che il mondo dell’autotrasporto sia stato coinvolto nella sua stesura.

CNA Fita e le altre associazioni aderenti ad UNATRAS, hanno potuto rappresentare direttamente al MIT la problematica ed hanno avuto garanzia che questa prima fase transitoria, oltre a consentire l’utilizzo di pese non regolamentari, servirà per monitorare “sul campo” se effettivamente vi sono oggettive difficoltà operative e, eventualmente, affrontarle nel mese di Settembre c.a., prima che termini la fase transitoria.

L’entrata in vigore degli emendamenti richiamati, avrà un impatto sostanziale sull’operatività tra le parti coinvolte nella movimentazione dei container via mare e nella catena logistica terrestre; per questo la CNA Fita continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla problematica invitando anche i colleghi a segnalare ogni eventuale ed ulteriore criticità al fine di cercare di evitare che l’autotrasporto sia ulteriormente gravato da incombenze che non lo riguardano.