Il Consiglio Comunale di Porto Sant’Elpidio, con Deliberazione n. 4 del 27/02/2019, ha istituito l’Imposta di Soggiorno, con decorrenza 1° Luglio 2019, ed ha approvato il relativo regolamento, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Di seguito vengono riepilogati gli elementi fondamentali per l’applicazione dell’imposta:
Periodo di applicazione: 1° luglio – 31 agosto
Soggetti passivi dell’imposta (chi deve pagare): chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio comunale (ad esclusione degli iscritti all’anagrafe del Comune di Porto Sant’Elpidio).

La misura dell’imposta è articolata come segue:

€ 0,50 al giorno per persona Per la generalità delle strutture ricettive
(nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo
di imposizione, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva)
€ 0,50 al giorno per piazzola Per le aree sosta camper
€ 14,00 annui per piazzola/struttura Per l’affitto stagionale di piazzole e strutture fisse/mobili
all’interno di campeggi o villaggi vacanze

 

Sono esenti dall’imposta:
– i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
– i soggetti con invalidità certificata superiore al 67% ed un loro singolo accompagnatore
– i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore
– i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
– i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale
– gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati
N.B. L’applicazione delle esenzioni di cui sopra, è subordinata al rilascio di un’attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l’esenzione, stessa, indicandone la tipologia tra quelle elencate.

La tassa di soggiorno non è soggetta ad IVA quindi non ha maggiorazioni: al 30 di settembre dovrà essere resa all’Ufficio Tributi una denuncia che è compilabile tramite il modello web oppure viene messa a disposizione su modello cartaceo in cui andranno conteggiate presenze e tasse incamerate.

Ci sarà poi un termine successivo (31 ottobre)  per presentare il rendiconto finale che è forse l’ unico vero obbligo dichiarativo in qualità di agenti contabili. Il modello deve essere in originale e  depositato entro il 31 ottobre presso l’Ufficio Tributi del Comune e questi modelli poi saranno inviati entro gennaio dell’anno successivo alla Corte dei Conti.

Sul sito del Comune di Porto Sant’Elpidio (QUI) si possono trovare le comunicazioni informative bilingue da affiggere nelle strutture, le autocertificazioni di omesso pagamento e di esenzione, il modello di dichiarazione mensile e una breve guida all’applicativo web.

La CNA Territoriale di Fermo, con la responsabile Commercio e Turismo Luciana Testatonda, è a disposizione per fornire agli operatori ulteriori informazioni e delucidazioni: 0734/013205 – 600288