Sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise relativo ai consumi del secondo trimestre 2018.
➢ PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI – Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 31 luglio prossimo.

➢ SOGGETTI BENEFICIARI – I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono individuati tra le seguenti attività:
o A) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
o B) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 5 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
o C) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

➢ CONSUMI DICHIARABILI – Le istanze da presentare entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2018; si sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e, ricordiamo, anche i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori.

➢ MISURA DEL RIMBORSO – La misura dello sconto accise per il secondo trimestre 2018 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio.

➢ FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO – Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.

INFO: CNA Territoriale di Fermo, 0734 600288