Il 05.01.2013 è entrata in vigore la L. 224/2012 che ha modificato la L. 122/92 (disciplina degli autoriparatori) introducendo la sezione di meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto, che sono state soppresse.
· Le imprese che prima del 05.01.2013 erano già iscritte ed abilitate per meccanica/motoristica o per elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi fino al 04.01.2018. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica di tali imprese abilitate solo all’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, devono frequentare (qualora non siano diversamente in possesso dei requisiti professionali sia per  meccanica/motoristica che per elettrauto) un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione relativo all’abilitazione non posseduta. In mancanza di regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa. In alternativa, l’impresa, che prima dell’entrata In vigore della L. 224/2012 era abilitata per meccanica/motoristica o per elettrauto, può regolarizzarsi attraverso le modalità precisate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C del 11.03.2013 (considerazioni
sulla nuova L. 224/2012).
· La L. 224/2012 prevede inoltre la possibilità per la persona preposta alla gestione delle attività di meccanica-motoristica o di elettrauto che alla data del 05.01.2013 avesse già compiuto 55 anni (nata quindi entro il
04.01.1958) di proseguire tali attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
N.B.: In questo caso il responsabile tecnico non può trasferire i requisiti abilitanti all’esercizio della meccatronica, pertanto i soggetti che hanno prestato la propria opera in qualità di dipendenti, soci, collaboratori e amministratori,
non potranno avvalersi dell’esperienza professionale per il riconoscimento di tale abilitazione.
Raggiunta l’età pensionabile, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa che dovrà necessariamente cessare la propria attività, sempreché non dimostri il possesso dei requisiti professionali anche per
l’abilitazione mancante depositando l’apposita pratica.

Dal 05.01.2018 non sarà più possibile avvalersi della disposizione prevista dal paragrafo 7) della circolare ministeriale dell’11.03.2013 e non si potrà più dimostrare il possesso dei requisiti professionali per le due sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto separatamente ma unicamente per la nuova sezione di meccatronica.
In assenza di deroghe, in caso di mancato adeguamento della posizione entro il 04.01.2018, dovrà essere avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 122/92, di divieto di prosecuzione dell’attività che prevede inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.164,57 a Euro 15.493,71 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività “illecita”

Per ulteriori informazioni scarica News Fermo_3_2017_meccatronica