Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito oggi uno degli aspetti più critici relativi alla concessione dei contributi per le sospensioni di attività legate al sisma.

Il Ministero ha ritenuto che  l’indennità una tantum prevista dall’articolo 45, comma 4, DL 189/2016 , in caso di sospensione di attività, possa essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone, (Società semplice (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita semplice (S.a.s.)  in quanto soggetti contitolari dell’attività d’impresa iscritti ad una delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza, come, ad esempio, gli iscritti alla Gestione commercianti e artigiani; di converso è da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali, (  S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). in quanto in tal caso titolare dell’impresa è la società.

Pertanto gli interessati che si trovano nelle condizioni sopra specificate, possono presentare al sistema telematico COMarche  una o più domande ad integrazione di quelle  già presentate.

INFO: CNA Associazione Provinciale di Fermo, 0734/600288