Il Decreto Sviluppo ha dettato alcune disposizioni, in vigore dal 14 maggio 2011 volte alla semplificazione e all’unificazione delle modalità di accesso ispettivo operate dalle diverse autorità competenti.
Esaminiamo brevemente le principali novità:
Modalità:
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche in azienda devono essere effettuate durante l’orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali e professionali del datore di lavoro.
All’inizio dell’attività ispettiva il datore di lavoro deve essere informato:
– dell’oggetto dell’ispezione e delle ragioni per cui viene effettuata;
– della facoltà di potersi far assistere da professionisti abilitati alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
– dei propri diritti ed obblighi.
Il datore di lavoro, inoltre, può richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato nell’ufficio degli ispettori o del professionista che lo assiste.
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura dell’ispezione, infine, egli può comunicare entro 60 giorni, osservazioni ed eventuali richieste.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima dei suddetti 60 giorni, eccetto i casi urgenti.
Il datore di lavoro può rivolgersi al Garante del contribuente (art. 13 L. 212/2000), in caso ritenga che gli ispettori abbiano utilizzato modalità contrarie alla legge.
Durata:
Gli accessi ispettivi devono durare massimo 30 giorni lavorativi. In caso di indagini complesse, vi può essere una proroga di ulteriori 30 giorni, motivata dal dirigente dell’ufficio ispettivo.
Decorso tale periodo, gli ispettori possono ritornare nella sede dell’azienda per:
– esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal datore di lavoro dopo la conclusione delle operazioni di verifica;
– specifiche ragioni, motivate dal dirigente dell’ufficio ispettivo.
1) Ai fini del computo dei giorni lavorativi, si devono considerare i giorni di effettiva presenza degli ispettori presso la sede dell’azienda.
2) Nei casi in cui la verifica si svolga presso imprese in contabilità semplificata, deve durare massimo 15 giorni, con un eventuale proroga di ulteriori 15 giorni.
art. 7, c. 1 lett. a) e c. 2 lett. a) punto 3 e 5 lett. c) e d), DL 13 maggio 2011 n. 70: GU 13 maggio 2011 n. 110