La CNA di Fermo, nella persona di Perlita Vallasciani, Presidente dell’ Unione Benessere e Sanità, esprime la propria soddisfazione per l’ ordinanza del Ministero  a tutela dell’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione  di massaggi lungo i litorali.

Con l’ ordinanza in oggetto si ribadisce finalmente che il  massaggio non terapeutico è disciplinato dalla legge 1/90 sull’ Estetica per cui “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”.

Lodiamo  pertanto la decisione del Sottosegretario di Stato Martini che va a tutelare tutte quelle estetiste che rispettano le norme vigenti nei propri studi.  

 

Di seguito  il testo dell’ ordinanza

 

13-7-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 161

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 maggio 2011 .

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione  di massaggi lungo i litorali.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta

solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell’offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell’esecuzione dell’attività di cui trattasi, l’igiene personale dell’operatore e, in particolare, l’igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

 

Considerato, altresì, che nell’attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell’ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce

il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l’erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l’urgenza di adottare — limitatamente alla stagione balneare in corso — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni

atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;

Ordina:

 

Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo,

prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza è, altresì, affissa presso le ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all’ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo,

di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare 2011.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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