In occasione della recente Audizione presso la XIV Commissione della Camera dei Deputati RETE Imprese Italia ha prodotto un documento organico all’interno del quale, si chiede che venga rapidamente adottata dallo Stato italiano la disciplina sul regime dell’Iva per cassa previsto dalla Direttiva UE 2010/45, la quale ne fissa i termini per il recepimento da parte degli Stati membri al 31/12/2012.
Su questa problematica CNA Produzione Nazionale ha insistito per diverso tempo e la nostra Confederazione ha dato un contributo importante in sede comunitaria affinché venisse finalmente adottata questa Direttiva.
E’ noto che l’obbligo di versare l’imposta nasce nel momento stesso in cui la vendita del bene o la prestazione del servizio è eseguita a prescindere dal fatto che si sia già ricevuto il pagamento del corrispettivo. In modo speculare il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui la fornitura o la prestazione di un servizio viene effettuata a prescindere dal fatto che il destinatario abbia pagato per i suddetti beni o servizi. Questo sistema crea oggettivamente dei vantaggi per coloro che ritardano i propri pagamenti e nel contempo dei problemi finanziari per i fornitori, ulteriormente pesanti per le imprese più piccole in un contesto economico ancora fortemente connotato da scarsa liquidità e dalla riduzione dei margini.
Per questo motivo anche come CNA Produzione avevamo accolto con favore, in via di principio, il provvedimento che oltre due anni fa introdusse nella legislazione italiana un regime speciale che consentiva di pagare l’IVA dopo che l’impresa aveva effettivamente incassato la somma soggetta all’imposta medesima.
Tuttavia questo regime aveva subito evidenziato i suoi limiti; anzitutto poiché col limite d’applicabilità a 200mila euro di volume d’affari garantiva questa possibilità essenzialmente a imprese operanti per il consumatore finale escludendo invece la grandissima parte delle imprese manifatturiere che lavorano su commessa di aziende di maggiori dimensioni. In secondo luogo poiché l’obbligo di indicare in fattura l’intenzione di usufruire del regime “per cassa” collegato a determinate modalità applicative esponeva la piccola azienda alle pressioni di imprese strutturalmente e contrattualmente più forti, le quali a propria volta non potevano fruire dello stesso regime obbligandole a posticipare la detraibilità dell’imposta.
La Direttiva UE del 2010 rispetto a tali criticità compie un salto qualitativo rilevante: essa, infatti, rende applicabile il regime dell’IVA per cassa a tutte le imprese con volume d’affari fino a 500mila euro, tetto innalzabile fino a 2 Mln. di euro previa consultazione del Comitato IVA. Tale regime si applica a tutte le operazioni IVA effettuate e ricevute divenendo così il regime di esigibilità dell’IVA propria del soggetto. Inoltre, per i soggetti che decidono di adottarlo, la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti è sempre legata al pagamento del corrispettivo al fornitore,a prescindere dal regime di esigibilità da questi adottato.
In sostanza la Direttiva prevede un’assoluta simmetria tra diritto alla detrazione ed esigibilità dell’imposta.
Se In Italia venisse finalmente previsto questo regime comunitario fino alla soglia dei 2 Mln di volume d’affari esso potrebbe coinvolgere direttamente la stragrande maggioranza delle imprese manifatturiere e spingerebbe anche la parte restante aduniformarvisi progressivamente, il che costituirebbe anche un forte fattore incentivante teso a velocizzare i tempi di pagamento nel rapporto tra committente e fornitore.
L’auspicio di RETE Imprese Italia espresso nel corso dell’audizione parlamentare è quello di non dover essere ancora una volta costretti ad assistere alla decorrenza del termine di recepimento con il rischio a partire dal 1° Gennaio 2013 che venga avviata l’ennesima procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano