Ci viene segnalato da diverse strutture territoriali che continuano ad essere inviate alle imprese, sull’argomento in oggetto, informazioni non corrette e/o fuorvianti che possono ingenerare confusione.Ci preme, pertanto, ribadire quanto segue:

  • non esiste un “Patentino Europeo del Frigorista”; esistono sistemi di qualificazione nazionali già operanti e conformi ai Regolamenti CE 842/06 e 303/08. L’Italia, in ritardo circa il recepimento del regolamento europeo, ha soltanto recentemente (vedi ns. mail del 19/12 u.s.) approvato il DPR di recepimento del Regolamento CE 842/2006 che istituisce il cosiddetto “patentino del frigorista”;
  • l’abilitazione per le persone ad operare nelle attività di controllo perdite, recupero gas, installazione, manutenzione e riparazione
  • su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati) si ottiene mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito del superamento di un esame (teorico e pratico) basato sui requisiti di cui all’allegato del Regolamento CE 303/2006;
  • il DPR 842/06 non parla nel modo più assoluto di obbligatorietà di formazione. Vanno pertanto trattate con estrema “cautela” tutte quelle proposte di corsi di formazione tendenti a far intravedere una sorta di “automaticità” tra la frequenza al corso e l’ottenimento dell’abilitazione. Frequentare un corso, quindi, non significa nel  modo più assoluto essere sicuri di ottenere l’abilitazione. E’ però evidente che per acquisire le capacità e le competenze necessarie a superare l’esame, qualora non le si possedessero, è consigliabile seguire un percorso formativo la cui durata non è però specificata in alcun modo dal DPR. A tal fine stiamo definendo un modulo formativo da mettere a disposizione di tutte le nostre strutture territoriali;
  • le imprese vengono abilitate ad operare se impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (formulazione alquanto fumosa che abbiamo già chiesto al Ministero dell’Ambiente di specificare meglio) ed hanno predisposto un piano della qualità (documento conforme alla norma ISO 10005 che definisce modalità operative, risorse e sequenze delle attività) conforme agli schemi per la certificazione predisposti dagli organismi di certificazione accreditati dal Ministero dell’Ambiente;
  • il DPR di recepimento del Regolamento CE 842/2006 non è ancora entrato in vigore. Deve, al momento, essere ancora firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sarà ns. cura informarvi tempestivamente circa l’evolversi di questo iter.
  • Giuseppe Maddaloni (Responsabile Regionale CNA Installazione Impianti)
  • Per info la funzionaria responsabile CNA Fermo Installazione Impianti : Luciana Testatonda