Le strutture turistico-alberghiere, con più di venticinque posti letto sono soggette alla normativa di prevenzione incendi. Dal  20/5/1994 sono in vigore specifiche regole tecniche a cui dovevano adeguarsi  ma, per le strutture allora esistenti, è stata introdotta una lunga serie di proroghe. In base alla più recente, gli adeguamenti dovranno essere ultimati entro il 31.12.2013.

Per usufruire della proroga tuttavia gli interessati (privati ed imprese) dovranno chiedere
l’ammissione ad un piano straordinario di adeguamento
antincendio i cui contenuti e procedure sono stati definiti,  per decreto, in questi giorni.
La richiesta  potrà essere presentata a partire  entro il 31 ottobre 2012, al Comando provinciale dei  vigili del fuoco
Le strutture interessate, per poter essere ammesse  al piano, devono possedere sempre entro il 31 ottobre, di requisiti strutturali e gestionali minimi. I criteri sono una parte di quelli definiti, per punti, nella regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive del DM 9.4.94 (es. impianti elettrici, estintori, formazione personale, vie di esodo, ecc.).
La domanda deve attestare il possesso di questi requisiti di sicurezza antincendio   e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, tra cui: la richiesta di esame del progetto per le categorie a rischio di incendio medio e alto (categorie B e C); il programma di adeguamento.

Al termine dell’adeguamento i responsabili dell’attività presenteranno al Comando la domanda per il controllo dell’avvenuto adempimento. A questo punto entreranno in campo le procedure e l’iter di prevenzione incendi previsti dalla relativa disciplina (DPR 151/2011).
Ricordiamo che l’iter prevede la richiesta facoltativa di visite tecniche da parte dei VF per accertare la correttezza delle misure adottate; l’obbligo di sottoporre alla valutazione di progetto di variante le eventuali modifiche alle misure presentate nel piano.
In ogni caso i tempi di adeguamento devono rimanere nel termine stabilito del 31.12.2013.
Sono previste anche delle sanzioni, consistenti nel divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi, in caso di omessa presentazione della domanda di ammissione al piano o mancata ammissione al piano, che si verifica se non sono presenti i requisiti minimi al momento in cui si presenta, oppure nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento