Cari Colleghi,

a fronte dell’imminente scadenza del 4 Giugno c.a. che vede tantissime nostre imprese impegnate nell’adeguamento ai nuovi requisiti di accesso alla professione, abbiamo prontamente sensibilizzato gli organi preposti per una necessaria proroga, sia a parole, sia per iscritto tramite la nota che abbiamo inviato ( ieri : 23.5.2012) al Vice Ministro Dr. Mario Ciaccia ed al Direttore della Direzione competente della MCTC , Dr. Enrico Finocchi.

La richiesta ufficiale di proroga si è ritenuta necessaria anche a fronte delle Dichiarazioni acquisite dai dirigenti ministeriali a margine dell’incontro con il Vice Ministro ( 23.5.2012) :  “ non ci sono le condizioni tecniche per acconsentire ad una proroga, le tempistiche imposte dal Regolamento ( CE)  1071/2009 ce lo vietano “.

I dirigenti ministeriali hanno poi proseguito nella loro argomentazione degli elementi che non dispongono a favore di una  proroga affermando che, per ovviare alle difficoltà  che eventualmente impedissero di presentare nei tempi utili la documentazione richiesta, “potrebbe aiutare “ il fatto di presentare in Provincia una prima certificazione, ad esempio quella relativa all’onorabilità e all’idoneità professionale tramite domanda per ottenere l’attestato di idoneità professionale in esenzione ( da presentare entro il 4 Giugno 2012) e quindi aspettare che l’ufficio preposto della Provincia ( ovvero della MCTC )  attivi le procedure di cui all’art. 13 del Regolamento (CE) 1071/2009  per l’altro  requisito mancante, vale a dire l’ idoneità finanziaria in quanto  stabilimento ed  autorizzazione esercizio professione ( REN ) sono di competenza della MCTC :

Art. 13 Regolamento (CE) 1071/2009

<<   Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:

                        b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;

                        c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente>>.

Considerato che  quanto sopra evidenziato rappresenta  solo un “espediente” eventualmente da concertare con le province, abbiamo ritenuto opportuno   produrre un ulteriore ed estremo tentativo di dare a tutti certezze tramite la richiesta di proroga che Vi alleghiamo.

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Cordiali Saluti

Mauro Concezzi Resp.le Nazionale CNA Fita