Nuovo DL Lavoro:Lotta alle false partite IVA e agli autonomi che svolgono attività assimilabili al lavoro subordinato anche nel settore dell’edilizia: la circolare del Ministero del Lavoro spiega i criteri di valutazione del personale ispettivo.

Ancora chiarimenti per le imprese attive nel settore dell’edilizia da parte del Ministero del Lavoro che dopo le precisazioni sul DURC ora tocca il tema dell’utilizzo improprio di lavoratori autonomie false partite IVA.

Una pratica questa delle false partite IVA al quale il Governo sta cercando di mettere un freno, con le nuove regole contenute nella riforma del lavoro.

La circolare n. 16/2012 del Ministero, intitolata “Lavoratori autonomi – attività di cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo” ha messo i paletti per distinguere tra attività autonoma e da lavoro dipendente, con esplicito riferimento al settore dell’edilizia.

Precisazioni che si sono rese necessarie a fronte del sempre più frequentemente ricorso, nel settore edilizio, dell’utilizzo «improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all’art. 2222, cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse».

Pertanto «la situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratoriinteressati».

Più in particolare si tratta di istruzioni tecniche volte ad orientare l’azione ispettiva verso la verifica della “idoneità tecnico-professionale” dei lavoratori autonomi e dellepartite IVA.

Si richiamano quindi la definizione di lavoratore autonomo contenuta nell’articolo 89, co. 1 lett. d) del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni: “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Il lavoratore autonomo deve disporre di macchine e attrezzature idonee a permettergli di esercitare la professione in piena autonomia organizzativa e realizzativi.

Qualora il lavoratore presunto autonomo sia in possesso di una attrezzatura minima, o anche qualora sia l’azienda esecutrice o il committente a fornire macchine o attrezzature per la realizzazione delle opere, questi elementi verrebbero letti come sintomatici della non genuinità della prestazione autonoma.

Il Ministero precisa infine che, «ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale, il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

  • manovalanza;
  • muratura;
  • carpenteria;
  • rimozione amianto;
  • posizionamento di ferri e ponti;
  • addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.

Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti».

Qualora rilevassero posizioni di lavoratori autonomi non regolari, gli ispettori sono chiamati a contestare anche le evasioni contributive e gli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori.