A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, si rende noto che, in riferimento all' anno 2012:
1- L' Operatore è tenuto a fare la comunicazione. Per Operatore si intende il Proprietario dell'apparecchiatura o l' Installatore se c'è un contratto col quale il proprietario delega a lui il controllo effettivo sul funzionamento tecnico su apparecchiatura o impianto.
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
· libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
· controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
· il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Se c'è solo il contratto di manutenzione od assistenza è sempre il Proprietario a dover fare la dichiarazione, salvo diverso accordo tra le parti .
Qualora l'Installatore si configuri come Operatore, la dichiarazione va fatta per i soli impianti di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti di protezione antincendio e che contengano gas ad effetto serra e che ne contengano da 3 kg in su.
2- Sempre qualora l' installatore si configuri come Operatore, andrà compilata una dichiarazione per ciascuna apparecchiatura/impianto di cui risulta essere responsabile in toto da contratto e per ogni sede andranno conteggiati quanti sistemi ed apparecchiature ci sono del tipo rientrante nella normativa in oggetto.
3- La sezione 2 andrà compilata solo nel caso in cui compilatore ed operatore non dovessero coincidere.
4- Le sezioni 4 e 5 per quest'anno potranno non essere compilate.
Tale dichiarazione , ricordiamo pubblicata in GU il 15 Maggio 2013 , dovrebbe essere presentata al Ministero dell'Ambiente entro il 31 maggio p.v. e solo da ieri è disponibile la procedura on line su http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
La CNA Nazionale si è attivata nei confronti del Ministero coinvolgendo le altre associazioni artigiane facenti parte di RETE IMPRESE ITALIA consegnando ieri un documento scritto affinché questa scadenza venga prorogata per poter consentire agli operatori di adempiere realisticamente a questo obbligo.
Per informazioni : 0734/600288 CNA FERMO
Dott.ssa Luciana Testatonda 348/2531344