Forte contrarietà della categoria per il paventato allargamento al settore impiantistico della patente a punti per l’edilizia

Non la mandano a dire, gli impiantisti della CNA, la loro contrarietà all’allargamento anche al loro settore della patente a punti, originariamente pensata per l’edilizia, ed al Ministero del Lavoro hanno fatto sentire chiaramente il loro dissenso sull’introduzione di una norma che giudicano inutile e che comporterà per le imprese ulteriori costi ed adempimenti burocratici. Ma per quali motivi? “Per questioni di merito e di metodo” dice Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti.

Partiamo dal merito: “ Lo strumento della cosiddetta patente a punti – afferma – è stato pensato per un settore, come l’edilizia, nel quale attualmente ancora manca un sistema di qualificazione delle imprese. Nel settore dell’impiantistica, invece, sono diverse e molteplici le norme che regolamentano i requisiti che si devono possedere per esercitare l’attività di installatore di impianti”.

Oltre infatti al DM 37/08, che definisce i requisiti generali di carattere tecnico-professionali che deve necessariamente avere l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico di una impresa se la stessa vuole essere abilitata ad operare nel settore, si è aggiunto il Dlgs 28/2011, recentemente modificato dalla L. 90/2013, che prevede uno specifico sistema di qualificazione per chi vuole installare impianti alimentati ad energie rinnovabili ed il DPR 43/2012 che determina le modalità di certificazione di persone ed imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

A questi provvedimenti si somma l’art. 287 del Dlgs 152/06 che stabilisce l'obbligo di un patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW, che viene rilasciato dalla Regione al termine di un corso con superamento di un esame. “C’è inoltre da considerare – prosegue il presidente degli impiantisti CNA – anche il differente inquadramento contrattuale dei due settori, dato che nell’impiantistica vige il CCNL della meccanica, che determina ulteriori diversità in ordine ad enti bilaterali, retribuzione e classificazione dei lavoratori”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già avuto modo di esprimersi in merito chiarendo, ad esempio, che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili sussiste solo per “le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con l’esclusione pertanto delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nella realtà di cantiere” (risposta ad interpello n. 56/2008) e che  ciò “necessariamente comporta per le imprese che applicano il CCNL metalmeccanico l’esonero dell’iscrizione alle Casse Edili in considerazione della non riconducibilità dell’attività svolta dall’impresa tra quelle rientranti nello specifico settore dell’edilizia” (risposta ad interpello n. 18/2012). Addirittura nella stessa risposta il Ministero afferma chiaramente che “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche id tale settore, non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono sovlti lavori edili, che presumibilmente risultano connessi all’attività prevalente, ma che risultano meramente accessori”.

A queste prese di posizione ufficiali va aggiunta la circolare del Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011 che al capitolo su “La qualificazione professionale delle imprese” recita “Una previsione più incisiva è, invece, quella dell’art. 27, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativa al settore delle imprese edili, cioè quelle inquadrate come tali ai fini previdenziali che introduce uno strumento idoneo (la patente a punti) a consentire la continua verifica dell’idoneità delle imprese…”

“Nelle sue circolari e risposte ad interpelli – precisa Battipaglia –  il Ministero ha sempre fatto riferimento all’inquadramento previdenziale delle imprese. Appare di conseguenza improprio che, nel determinare i settori cui applicare la patente a punti, si smetta di considerare il principio dell’inquadramento previdenziale per seguire quello della classificazione INAIL”.

Tra l’altro, se proprio si vuol fare riferimento all’INAIL, non si può non considerare la notevole differenza dei dati infortunistici tra il settore edile e quello impiantistico che dimostra la differenza che esiste tra i due settori dal punto di vista della sicurezza. I dati INAIL infatti confermano che i rapporti di gravità, il tipo di conseguenza e gli indici di frequenza di infortunio nelle imprese impiantistiche sono notevolmente più bassi rispetto all’edilizia. Il tasso INAIL che infatti pagano le imprese edili è pari a 130, mentre quello degli impiantisti è di 70, praticamente la metà.

“Vi è poi un problema di metodo  – chiosa il Presidente di CNA Installazione impianti – che dovrebbe consigliare al legislatore di evitare indebite confusioni tra i due settori. Il Testo Unico sulla sicurezza, da cui discende la patente a punti, parla chiaramente di uno strumento che deve consentire la continua verifica, in rapporto alla sicurezza, della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento solo all’edilizia. Addirittura l’art. 88 esclude le attività impiantistiche dal campo di applicazione delle misure per la tutela della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e nell’Allegato X del Testo Unico non vi è traccia di attività riconducibili al settore impiantistico, per cui se si arrivasse ad allargare anche all’impiantistica l’applicazione della patente a punti – afferma Battipaglia – si configurerebbe un palese eccesso di delega della norma che non mancheremo di far rilevare in tutte le sedi che riterremo opportune”.