Decreto Natale – DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221. Sintesi delle Disposizioni inerenti il settore attività produttive
- Stato di emergenza: prorogato fino al 31 marzo 2022
- Obbligo di indossare le mascherine
- Dal 25 dicembre ’21 fino ai fino al 31 gennaio 2022:
- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto anche in zona bianca;
- Dal 25 dicembre ’21 fino ai fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
- in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza – aerei, navi, treni – e per tutti i mezzi di trasporto pubblico: autobus, tram.
- Ristoranti e locali al chiuso
- Dal 25 dicembre ’21 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) viene prevista l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
- Eventi, feste, discoteche
Dal 25 dicembre ’21 Fino al 31 gennaio 2022:
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
- Green Pass rafforzato dal 10 gennaio
L’obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso ai servizi e alle attività, di cui all’articolo 9 – bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e precisamente:
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso (nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Durata del Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale viene ridotta da 9 a 6 mesi.
- Terza dose del vaccino
Con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose verrà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.