Decreto Natale – DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.  Sintesi delle Disposizioni inerenti il settore attività produttive 

  1. Stato di emergenza: prorogato fino al 31 marzo 2022 
  1. Obbligo di indossare le mascherine
  • Dal 25 dicembre ’21 fino ai fino al 31 gennaio 2022:
    • l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto anche in zona bianca;
  • Dal 25 dicembre ’21 fino ai fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
    • in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
    • su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza – aerei, navi, treni – e per tutti i mezzi di trasporto pubblico: autobus, tram.
  1. Ristoranti e locali al chiuso
  • Dal 25 dicembre ’21 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) viene prevista l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  
  1. Eventi, feste, discoteche

           Dal 25 dicembre ’21 Fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  1. Green Pass rafforzato dal 10 gennaio 

L’obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso ai servizi e alle attività, di cui all’articolo 9 – bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e precisamente:

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive,      limitatamente alle attività al chiuso (nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; 

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

  1. Durata del Green Pass 

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale viene ridotta da 9 a 6 mesi.

  1. Terza dose del vaccino

Con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose verrà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.