Per la pubblicazione dei contributi ricevuti come aiuti di Stato negli anni 2020 e 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre. Se la tua impresa ha ricevuto in questo biennio dei fondi o dei contributi pubblici (superiori a 10 mila euro), devi darne comunicazione o sul tuo sito internet o sugli spazi del sito della CNA messi a disposizione proprio a questo scopo (sono esclusi gli aiuti Covid).
A seconda del tipo di impresa, associazioni/fondazioni/ONLUS, la pubblicazione di tali dati può avvenire attraverso una nota integrativa estesa o attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o nel sito delle Associazione di Categoria di appartenenza, come la CNA.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l’obbligo di pubblicazione.
Il servizio è gratuito per gli associati alla CNA.
Elenco dei soggetti, associati CNA, che percepiscono benefici pubblici – Obbligo informativo
(art. 1, commi 125-129, Legge n. 124/2017 e Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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