La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
ATTENZIONE: per le erogazioni percepite 2022, da rendicontare nel 2023, l’art. 22-bis comma 1 del DL n. 198/2022 convertito in Legge n.14/2023, viene prevista la proroga al 1° gennaio 2024.
A partire dall’annualità 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata. L’obbligo di pubblicazione è a partire dall’anno 2018.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000€ annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
CNA Fermo mette a disposizione gratuitamente il suo sito web per le imprese associate in regola con il tesseramento per l’anno in corso che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla legge.
Compila l’ AUTORIZZAZIONE alla pubblicazione e il Modulo obbligo informativo aiuti di Stato e manda una mail ENTRO GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2023 all’indirizzo: iscrizioni@cnafermo.it
Di seguito pubblichiamo elenco delle imprese e relative specifiche sull’aiuto pubblico di cui hanno beneficiato: