In vigore da oggi 1° agosto l’ordinanza regionale sulle “misure di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali”.
Il provvedimento sarà valido fino alle 24.00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. In questo specifico caso dunque, sarà vietata l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti dell’ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Restano salvi, allo stesso modo, eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione.
Le prescrizioni di cui all’Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
Ricordiamo inoltre che è possibile richiedere le prestazioni di integrazione salariale legate al rischio calore nei luoghi di lavoro: nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. In questo caso, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare. I datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo perché vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).
Trattandosi di cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento; i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale. Il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.