Il d.l. n. 160 del 2024 ha introdotto un’integrazione al reddito in deroga per i lavoratori dipendenti del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e della concia, per far fronte alla specifica crisi che ha colpito il settore. Si tratta di una crisi particolarmente sentita, che il Legislatore ha inteso sostenere prevedendo delle settimane aggiuntive di sostegno al reddito per le imprese, anche artigiane, che hanno esaurito gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.

CNA ricorda che i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti al settore TAC e conciario, possono accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo da collocarsi tra il 29 ottobre (data di entrata in vigore della norma) e il 31 dicembre 2024.
La misura si rivolge solo ai datori di lavoro che hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente la data di presentazione della domanda e che hanno già esaurito gli strumenti di sostegno al reddito ordinari. Nel caso delle imprese artigiane, quindi, le stesse devono avere preventivamente esaurito le 26 settimane previste dal Regolamento di FSBA.

La misura del trattamento è pari all’80% della retribuzione persa, fermo restando il massimale di 1.392,89 euro. La stessa deve essere anticipata, salvo eccezioni, dal datore di lavoro direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga. Sarà poi possibile per i datori di lavoro recuperare l’importo in sede di conguaglio dei contributi dovuti.
Per quanto concerne la trasmissione delle domande, le stesse devono essere trasmesse all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente mediante la procedura telematica, che sarà attiva dal prossimo 3 dicembre.
Pertanto, decorrono dal 3 dicembre i 15 giorni di tempo per le domande relative alle sospensioni o riduzioni iniziate nel periodo 29 ottobre – 3 dicembre.
Le domande dovranno contenere l’elenco dei lavoratori interessati, i quali, per accedere al beneficio, devono avere un’anzianità minima di lavoro pari a trenta giorni presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.

I datori di lavoro dovranno altresì dichiarare di aver terminato le settimane previste ordinariamente dalla normativa. Nel caso di imprese artigiane, le stesse potranno allegare alla domanda, in alternativa alla suddetta dichiarazione, specifica attestazione che è già possibile scaricare dalla Piattaforma SINA WEB del Fondo.

Da ultimo, specifichiamo che i datori di lavoro che faranno domanda all’INPS per l’attivazione di questo specifico strumento in deroga, dovranno darne comunicazione a FSBA inviando una specifica PEC all’indirizzo fsba@pec.it.

Alleghiamo la circolare INPS: Circolare-numero-99-del-26-11-2024

INFO: CNA Fermo, 0734600288