La circolare del ministero dello Sviluppo Economico n. 26673 del 23 marzo, fissa la data di avvio del nuovo sistema di richiesta contributi: le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016. Si tratta di un contributo riconosciuto dal Ministero alle piccole e medie imprese, a fronte di un finanziamento bancario ottenuto per acquistare beni strumentali all’impresa (rientrano nella categoria anche i camion, ecc.), pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

E dallo scorso anno, tra questi beni strumentali sono stati inclusi anche mezzi e attrezzature di trasporto, da parte delle imprese che operano nel settore del trasporto merci.
La circolare fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina.

Importante: gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
– hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
– non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero,
deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione. Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda,
deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
c) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio
dell’impresa beneficiaria stessa.

Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca,
deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.
Le domande possono essere presentate a partire dal 2 maggio 2016 (le domande presentate in data antecedente saranno “scartate”).

Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. Info: (AP) 0736 42176 e.mail: ascoli@cnapicena.it; (FM) 0734 600288 e.mail: info@cnafermo.it (MC) 0733.279536 e.mail: sviluppo@mc.cna.it