Duplice l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, in materia di crediti d’imposta relativi alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. n. 34/2020) e alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (art. 125 del D.L. n. 34/2020), ha emanato, lo scorso 10 luglio 2020, la circolare n. 20/E per fornire i primi chiarimenti interpretativi, e il provvedimento direttoriale n. 259854/2020 per l’approvazione dei modelli e delle relative istruzioni per la fruizione dei predetti crediti.

Nei due documenti di prassi l’Agenzia illustra le tipologie di spese, sostenute nel 2020, necessarie ai fini del riconoscimento dei predetti crediti d’imposta, come pure le rispettive modalità e termini di utilizzo, commentati nella Circolare CNA allegata (vedi Circolare 23 luglio 2020, n. 3). Rinviando alla lettura della circolare sopra richiamata per maggiori dettagli, appare utile sottolineare che credito per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione ha sollevato alcuni dubbi operativi.

In particolare, il riferimento ai dispositivi di protezione individuale “conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea”, contenuto nell’articolo 125, comma 2, lettera b) e richiamato dall’Agenzia delle Entrate nella presente circolare n. 20/E, a nostro avviso, considerando la “Ratio legis” fa rientrare nell’agevolazione anche i dispositivi di protezione validati in deroga, ai sensi dell’articolo 15 del DL n. 18/2020, dall’Istituto Superiore di Sanità ISS ovvero dall’INAIL. Questa occorrenza dovrebbe emergere dalla fattura ricevuta dal venditore.

E’ necessario, inoltre, precisare che nel novero dei dispositivi di protezione individuali rientrano quei beni già indicati nella precedente circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. Oltre a questi, la circolare n. 20/E precisa che rientrano nel credito d’imposta anche le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione ed altro ancora, acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l’altro, a prevenire o contenere la diffusione della malattia da Covid-19.

Altra questione di rilievo riguarda la definizione dell’attività di “sanificazione i cui costi rientrano nella possibilità di maturare il credito d’imposta.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate precisa, che rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta i costi riferibili alle attività indicate dai protocolli di regolamentazione vigenti, e quindi dalla richiamata Circolare n. 5443/2020 del Ministero della Salute, e che queste risultino da apposita certificazione redatta da operatori professionisti. Considerando anche che il Ministero della Salute 22 maggio 2020, n. 17644, ha definito la sanificazione quale “complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”, appare maggiormente evidente che si tratta di attività che possono essere svolte da qualsiasi impresa che effettua pulizia di locali commerciali. A nostro avviso, nelle more dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione richiesta sarà effettuata dall’impresa che ha eseguito le attività di disinfezione rispettando le indicazioni del Ministero della salute e il protocollo aziendale. Considerando l’assenza di un apposito albo o lista che identifichi gli “operatori professionistiè da ritenersi che la professionalità indicata dall’Agenzia delle Entrate, in realtà, faccia riferimento alla generale attività professionale dell’azienda che offre il servizio di disinfezione indicato dalla circolare del Ministero della Salute.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate estende l’agevolazione anche ai costi sostenuti per le attività svolte in economia dal soggetto beneficiario in presenza di specifiche “competenze già ordinariamente riconosciute” dei propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. A nostro avviso con il riferimento alle competenze ordinariamente riconosciute l’Agenzia delle Entrate vuole sottolineare che potranno essere agevolate solamente le imprese che hanno al proprio interno un servizio di pulizia dei locali, utilizzando dei dipendenti che svolgono specificatamente tale attività (mansione), anche per una parte del proprio orario di lavoro.  In questo caso, l’agevolazione sarà usufruita con riferimento al costo orario dei dipendenti utilizzati per svolgere le attività di sanificazione indicate dal Ministero della Salute, da ultimo nella citata circolare 22 maggio 2020, n. 17644.

Leggi la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020

INFO: CNA Terr.le Fermo, 0734/600288