L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 41/2021, più noto come Decreto Sostegni.

Le istanze potranno essere inviate entro venerdì 28 maggio 2021 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

L’agenzia delle Entrate, in una videoconferenza-confronto con le associazioni di categoria, ha chiarito che sarà possibile l’invio massivo delle istanze e, in un’ottica di semplificazione, al pari del contributo previsto dal Dl Rilancio, l’estrazione in automatico dei dati utili all’istanza direttamente dai software gestionali degli intermediari.

Si ricorda che sono ammessi a beneficare del contributo esclusivamente i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e verrà riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Nessuna condizione è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi, il contributo spetterà anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Non sono ammessi a beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti la cui attività sia cessata alla data del 23 marzo 2021, i soggetti che abbiano attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

A scelta del richiedente, il contributo può essere erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario ovvero attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24.

La scelta – se ottenere il contributo con accredito su conto corrente o utilizzarlo come credito d’imposta – è irrevocabile dal momento in cui l’Agenzia ha riportato, nell’area “Consultazione esiti” del portale F&C, l’informazione del pagamento o del riconoscimento del contributo per usufruire del credito. E’ uno degli ulteriori chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate durante l’incontro odierno. Ciò significa che il contribuente può, fino a tale momento, modificare la propria scelta inviando una nuova istanza sostitutiva della precedente.

Il credito è riportabile negli anni successivi senza limiti di tempo, ma non è stato definito entro quanti giorni dalla notifica del riconoscimento nel cassetto fiscale il contribuente potrà iniziare ad utilizzare il credito in compensazione per il pagamento dei debiti fiscali.

A questi e ad altri dubbi emersi durante l’incontro di oggi, l’agenzia si è riservata di rispondere con delle FAQ che saranno recepite con molta probabilità in una circolare di futura emanazione.

Anche alla luce di tali incertezze, unitamente ai tempi tecnici che ci vorranno per definire specifici codici tributi utili alla compensazione, ci sentiamo di raccomandare una attenta valutazione in merito alla tipologia di fruibilità del contributo da parte dei beneficiari.

Per maggiori dettagli si rinvia al provvedimento in oggetto e si allegano le slide condivise dall’Agenzia delle Entrate: Slide-Videoconferenza-CFP-Sostegni_23.03.21_def.