Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 226 il DL n. 127 “Misure urgenti in merito alla certificazione verde COVID-19 denominato Green Pass, in ambito lavorativo pubblico e privato” con entrata in vigore dal 22 settembre, che stabilisce le misure relativamente al settore pubblico e a quello privato, dell’obbligo Green Pass, stabilendo le modalità operative e di verifica, i costi dei test antigenici rapidi.

AMBITO LAVORATIVO PRIVATO:
Il DL in oggetto introduce una ennesima integrazione all’art. 9 del DL 52/21 (convertito con Legge n. 87/2021) aggiungendo l’art. 9-septies riguardante espressamente l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato, obbligo previsto a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde si applica a chiunque svolge una attività lavorativa (titolare, socio, collaboratore, famigliare, dipendente, stagista, anche autonomi, colf, badanti,etc.) nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta, anche in base a contratti esterni (fornitori: servizio pulizia, manutenzioni, forniture, gestione mensa, etc.). Le disposizioni di cui al DL in oggetto, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n. 35309 del 04/08/2021), né clienti che usufruiscono dei servizi delle attività.
I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che si rifiutino di esibirla al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso, comunque denominato (comma 6, art. 3 del DL 127/2021).

Per le imprese con meno di 15 dipendenti oltre a quanto appena descritto: il datore di lavoro può infatti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospendere il lavoratore sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31.12.2021 (comma 7, art. 3 del DL 127/2021) (per maggiori informazioni contattare il proprio consulente tributario/fiscale).
La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di certificazione verde COVID-19 – regola valida per tutti i richiamati settori – sta in capo ai Datori di Lavoro che entro il 15 ottobre devono stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che possono essere eseguite anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

I Datori di lavoro che intendono delegare l’attività di verifica, devono inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati e dell’accertamento delle violazioni in tema di possesso e esibizione del certificato verde.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 (Piattaforma nazionale per il controllo del green pass), attraverso uso APP VerificaC19, scaricabile da qualsiasi Play store Android /Apple e prestando specifica Informativa Privacy Art 13 Reg. UE 679/2016.
L’APP VerificaC19 è rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente oggetto di verifica e della normativa vigente in ordine di Privacy. L’app VerificaC19 consente a gli operatori incaricati, di verificare la validità del certificato, attraverso l’inquadramento del codice “QR” del certificato, non memorizzando o comunicando a terzi le informazioni sanzionate.

SANZIONI:
Sono previste sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde. Ulteriori sanzioni sono previste in capo ai datori di lavoro per la mancata adozione delle modalità operative di effettuazione delle verifiche e per la mancata verifica del possesso della certificazione dei propri lavoratori e nello specifico:
– Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza il certificato verde è punito con sanzione da 600 a 1500 euro.
– Al datore del lavoro che non controlla i Green pass, ovvero che non adotta le misure organizzative necessarie ai fini delle verifiche entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.
– Per la mancata adozione delle misure di verifica Green Pass, si possono applicare anche le sanzioni possono essere aumentate in base articolo 4, commi 1,3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.( art 3, comma 9)

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INFO: CNA Fermo, dipartimento Ambiente e Sicurezza, 0734992746