La CNA nazionale, con una specifica nota, ha inteso fare chiarezza in merito ad alcune non corrette interpretazioni della sentenza del Tar del Lazio del 24 dicembre 2020, n. 13692 – veicolate da alcuni organi di stampa – in cui viene erroneamente riportato che sarebbe esclusa l’esistenza di un obbligo per le imprese artigiane di iscriversi e contribuire al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (Fsba).

Evidenziamo pertanto che con la sentenza richiamata, il Tar del Lazio si è, infatti, espresso in merito alle prestazioni di sostegno al reddito erogate da Fsba per l’emergenza da Covid-19. Ed è con riferimento a tali prestazioni – ed esclusivamente a quelle – che ha negato l’esistenza di un obbligo di contribuzione.

Come scrive CNA: “peraltro, a prescindere dal pronunciamento del Tar del Lazio, Fsba non ha mai richiesto il versamento di contribuzione legata alle prestazioni emergenziali, essendo le stesse finanziate dalla fiscalità generale. Dopo aver anticipato con 260 milioni di euro di risorse proprie le prestazioni Covid-19 dei mesi di febbraio e marzo, Fsba ha richiesto che i datori di lavoro inadempienti regolarizzassero le proprie posizioni contributive per il passato (pre-pandemia) e per il futuro (post-pandemia).

Il Tar del Lazio non si è invece pronunciato sul generale obbligo delle imprese artigiane di iscriversi e di contribuire a Fsba. Con riferimento a tale profilo, infatti, il ricorso presentato dai datori di lavoro non iscritti è stato dichiarato inammissibile, non essendo il Tar del Lazio competente a decidere in merito.

Come CNA riteniamo pertanto doveroso ribadire che all’assenza di un obbligo specifico di contribuzione in relazione alle prestazioni legate all’emergenza da Covid-19, corrisponde un obbligo generale di contribuzione in forza di quanto previsto dall’art. 27, d.lgs. n. 148/2015. L’iscrizione a Fsba ed il versamento della relativa contribuzione discendono, infatti, da un preciso vincolo di legge che obbliga tutti i datori di lavoro inquadrati ai fini previdenziali come artigiani.

Le ricostruzioni differenti circolate dunque mirano strumentalmente a dare una lettura fuorviante della sentenza al fine di indebolire Fsba , gli enti bilaterali territoriali ed il sistema di tutele moderno ed efficace che gli stessi garantiscono in favore dei datori di lavoro artigiani che hanno sempre adempiuto correttamente all’obbligazione contributiva”.