A seguito del DPCM del 22/03/2020, le attività alimentari possono effettuare la consegna a domicilio?

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 [ART.1 lett. A: resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643, e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 ORDINANZA del Ministero della Salute].

TALI DECRETI PERMETTONO LA CONSEGNA A DOMICILIO

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1del DPCM dell’11 marzo può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Testo del DPCM dell’11 marzo art.1:

Sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03 Pesca e acquacoltura
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
75 Servizi veterinari
77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

DPCM DEL 22/03/2020 ART.1 LETT.F E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di ……omissis, di prodotti agricoli e alimentari.

Ciò significa la produzione, la commercializzazione e la consegna presso gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 richiamato sopra.

DPCM DEL 22/03/2020 ART.1 COMMA 3 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. https://www.cna.it/accordo-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-la-salute-prima-di-tutto/

PERTANTO RISPETTANDO I PROTOCOLLI DI SICUREZZA, LE ATTIVITA’ ALIMENTARI POSSONO CONTINUARE AD EFFETTUARE LA CONSEGNA A DOMICILIO