Anticipato dai canali social ed annunciato autorevolmente, dal 1 febbraio la Regione Marche tornerà ad essere inserita nelle aree “gialle” della mappatura per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid 19. Questo “passaggio” non elimina tutte le restrizioni ma le modula in modalità diversa. Di seguito alcune indicazioni sintetiche tra quelle di maggior interesse per le attività d’impresa.

Attività Commerciali

  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Non vi è più il vincolo di chiusura alle 21
  • Le attività commerciali al dettaglio – si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole e delle librerie

  Attività di Somministrazione

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano ad essere consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • resta consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina, voce nella quale rientrano bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Musei e luoghi della cultura

  • È assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ( articolo 101 codice dei beni culturali e del paesaggio DL 22 gennaio 2004 n° 42) , dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

  Servizi alle Persone

  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Attività sospese

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli presso teatri, sale concerto, cinema e altri spazi anche all’aperto;
  • Sono sospese anche le attività di sale da ballo e discoteche o locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.
  • Inoltre, sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali, eccetto che per lo svolgimento di prestazioni che rientrino nelle attività di assistenza, riabilitative o terapeutiche.
  • Sono sospese anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle per matrimoni e altre cerimonie civili e religiose. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.