La Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,  contiene le modifiche IMPORTANTI  sui tempi di redazione DVR  81/08 in caso di nuove attività e di attività già esistenti.

 

PER LE NUOVE ATTIVITÀ: 

 Specificatamente l’articolo 13 della Legge 161/2014 in questione modifica gli articoli 28 e 29 del d.lgs 81/2008, prevedendo che: 

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) e comma 3) del d.lgs 81/08, ovvero: 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi; 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

la valutazione deve immediatamente contenere anche le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei titoli del decreto 81, successivi al I, relativi ai rischi specifici (comma 3).

DITTE GIÀ ESISTENTI:

 

In caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro,(nuove assunzioni, cessazioni rapporti di lavoro, infortuni, malattie professionali, nuovi macchinari, nuove lavorazioni……) il datore di lavoro deve dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, e l obbligo di predisporre una valutazione di tutti i rischi

In entrambi i casi il datore di lavoro deve anche comunicare immediatamente quanto sopra al RLS.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 25.11.2014.

La CNA è a vostra disposizione  attraverso il suo dipartimento  per maggiori informazioni o per mettere in regola le imprese in base a questa nuova Norma Europea

Servizi CNA WORK Srl:

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