Come CNA Agroalimentare aveva anticipato due giorni fa, il timore di nuove contagi e di una terza ondata, ha portato il Governo ad emanare un decreto legge che di fatto ripropone il lockdown. Prima di esaminare il decreto, ribadiamo cosa bisogna fare per sostenere l’HORECA (ristorazione, ospitalità, bar e catering) ed evitare il collasso di molte attività economiche:

 

  • Abbattimento del costo del lavoro.
  • Esenzione delle tasse per tutto il 2021.
  • Istituzione della transazione fiscale affinché con l’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione Pubblica in genere, si possa concordare una dilazione di pagamento a favore delle imprese.
  • Fondo perduto a favore delle attività di ristorazione e delle attività di filiera diretta , dalla produzione primaria alle industrie alimentari e delle bevande, e delle attività di filiera indiretta come le tintorie i fotografi, operatori dello spettacolo etc.
  • Esenzione delle imposte locali, ovvero comunali e regionali.
  • Ampliamento del plafond di credito dei 30.000 euro, su richiesta, garantito dallo Stato ed allungamento del periodo di estinzione del debito.
  • Intervento a sostegno degli affitti, in aggiunta al credito d’imposta

 

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE

L’Italia sarà

  • zona rossa nei giorni 24-25-26-27 -31 dicembre 1-2-3-5 e 6 gennaio
  • zona arancione nei giorni 21-22-23-28-29-30 dicembre e 4 gennaio

 

REGOLE PER LA ZONA ROSSA (si applicheranno nei giorni indicati a tutto il territorio nazionale)

  • È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
    • Viene introdotta una mitigazione a questa regola che prevede la possibilità di spostarsi verso abitazioni private una sola volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22 nella stessa regione, con il limite di due persone ulteriori a quelle conviventi. Il limite di due persone potrà essere superato per i figli sotto i 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Chiusura di bar e ristoranti. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
  • Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

 

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Provvedimenti e cambiamenti nelle regioni

Con Ordinanza del 5 dicembre 2020 il Ministro Speranza lascia solo l’Abruzzo in zona rossa e conferma in zona arancione:

  • Basilicata
  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte

Con Ordinanza del 27 novembre 2020 il Ministro della salute disponeva l’uscita dalla zona rossa delle seguenti regioni:

  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte

una nuova Ordinanza Ministero della Salute del 13.11.2020 istituiva 2 nuove regioni rosse, si tratta della:

  • Toscana, da poco era entrata in arancione
  • Campania

Queste regioni a partire dal 15 novembre 2020 e per quindici giorni, avevano applicato le misure previste dall’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Ricordiamo che l’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, sta avvenendo con ordinanza del Ministro della Salute ed esclusivamente in base al coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.

In base ad una precedente Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020 (che a partire dall’11 novembre e per 15 giorni e fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del 4 novembre, aveva inserito nell’area rossa la nuova Provincia Autonoma di Bolzano) e quelle successive, erano nell’area rossa le seguenti regioni:

  • Valle d’Aosta,
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Toscana (dal 15.11.2020)
  • Campania (dal 15.11.2020)
  • Abruzzo (dal 22.11.2020 con Ordinanza del Ministero della Salute del 20.11.2020)

 

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.