Entro il 31 gennaio 2016 va presentata la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali relativi ai consumi di gasolio effettuato tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2015.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it e quindi cliccando su Dogane – In un click – Accise –Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2015) è disponibile il software
aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2015.
Per quanti non si avvalgono del servizio telematico doganale, si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione (attenzione al tracciato record standardizzato reso disponibile comunque sul sito citato).
Importo rimborsabile
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

Hanno diritto al beneficio sopra descritto (con i casi di esclusione più sotto dettagliati):
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso dell’importo indicato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente entro il sopraindicato termine del 31 gennaio 2016.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Si ricorda che: 

– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto; 

– i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.
E’ escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato. Anche a motivo di ciò, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Si ricorda inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017.

Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento: (AP) 0736 42176 e.mail: ascoli@cnapicena.it; (FM) 0734 600288 e.mail: info@cnafermo.it (MC) 0733.279536 e.mail: sviluppo@mc.cna.it