Approvato l’emendamento al decreto Enti locali che ripristina la legittimità delle concessioni in essere, pendenti dopo la sentenza 14 luglio della Corte di Giustizia europea.

Ora è necessaria un’immediata convocazione del tavolo tecnico tra Governo, Regioni, Comuni e sindacati – evidenzia il Presidente Provinciale CNA Fermo Paolo Silenzibene la norma ponte, ma serve una proposta forte e condivisa assicuri continuità aziendale alle attuali imprese ed escluda le procedure comparative”.

Spiega il Direttore Provinciale Alessandro Migliore: “L’emendamento approvato salva anche le imprese pertinenziali e consente agli imprenditori balneari di lavorare con relativa tranquillità, fino a che il Governo non abbia attuato la riforma del comparto balneare marittimo. Questo provvedimento salva-spiagge era necessario per mantenere la legittimità per le attuali concessioni, ma ora bisogna lavorare per evitare procedure comparative per le imprese balneari in attività”.

Le motivazioni a supporto della sentenza della Corte di giustizia europea aprono uno scenario importante sul legittimo affidamento e sull’attivazione della procedura auspicabile del “doppio binario” su scala regionale e comunale.

“Quella del recepimento della direttiva europea Bolkestein – chiosano Silenzi e Miglioreè una storia che dura ormai da dieci anni e che ha generato solo grandissima incertezza tra le aziende. CNA è vicina alle imprese del settore, che ad oggi sperano almeno che ci sia un modo per salvaguardare gli investimenti fatti negli anni per il miglioramento dell’offerta turistica”.

Questo il testo approvato dalla Commissione Bilancio della Camera:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione comunitaria per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, ed assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 3-ter. All’art. 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, sono soppresse le parole “alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede” e le parole “il rilascio,”. Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “Misure urgenti per il patrimonio, le attività culturali e turistiche”.