L' Inps precisa che ai sensi dell’art. 48,  comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi

derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità

ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

 

Ne consegue che  nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.

 

Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%20494%20del%2004-02-2016.htm