Recentemente abbiamo ricevuto richieste di chiarimento da parte di titolari ed amministratori di imprese dell’autotrasporto su alcune disposizioni contrattuali connesse, in particolare, al ritiro di patente agli autisti dipendenti.
A tale proposito, riteniamo utile ricordare che l’art. 31 del C.c.n.l. Trasporto merci spedizione e logistica, pone a carico del datore di lavoro, che ha in organico fino a 6 dipendenti, il dovere di assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un periodo massimo di sei mesi.

Pertanto, le imprese che hanno fino a 6 dipendenti e questi non assicurati per il ritiro della patente, dovranno porre in essere questa assicurazione.
In base a tale disposto normativo, inoltre, l’autista/lavoratore dipendente a cui sia stata ritirata la patente (per motivi che non comportino il licenziamento in tronco), avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna, a meno che non sia adibito ad altri lavori, laddove sia possibile (es. piazzalista, magazziniere, ecc..).
In quest’ultimo caso, se quindi occupato in altre mansioni, percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare il
servizio.
È bene tener presente, tuttavia, che nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle proprie mansioni, non si applicano le appena menzionate disposizioni volte da un lato a reimpiegare il lavoratore ad altre mansioni, e, dall’altro, a garantire allo stesso una protezione assicurativa e si applicherà la sola conservazione del posto.

Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. Info: (AP) 0736 42176 e.mail: ascoli@cnapicena.it; (FM) 0734 600288 e.mail: info@cnafermo.it (MC) 0733.279536 e.mail: sviluppo@mc.cna.it.