E’ ufficiale la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 

In base al Comunicato Stampa diramato dal Mef, in cui sono stati anticipati i contenuti del DPCM che oggi o domani sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per i contribuenti che applicano gli studi di settore e per i contribuenti minimi, i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2014 potranno essere effettuati: entro il 7 luglio, senza alcuna maggiorazione; dall’8 luglio al 20 agosto, con lo 0,40% in più.

Grazie al differimento accordato si avranno venti giorni in più per il calcolo ed il pagamento delle imposte. I contribuenti interessati dalla proroga dovranno infatti provvedere al versamento IRPFE, IRES, IRAP e IVA entro il 7 luglio 2014 in luogo dell’originario 16 giugno. La proroga, inoltre, interessa tutti i versamenti risultanti da UNICO 2014, compresi quindi i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il minimale, nonché tutte le altre scadenze legate ai termini di versamento di UNICO, quale, ad esempio, il diritto annuale alla camera di commercio.

La proroga dei versamenti di Unico 2014 interessa i contribuenti che:

1.    esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio;

2.    esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ancorché non trovino applicazione per la presenza di una causa di esclusione: ad esempio, nel caso di non normale svolgimento dell’ attività, o per il primo anno di attività;

3.    adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,  ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 (c.d. “regime dei superminimi);

4.    partecipano a società, associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta, quindi, di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti e professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che optano per il regime  di trasparenza fiscale.

Restano fuori dalla proroga e dovranno effettuare i versamenti entro le scadenze originarie del 16 giugno 2014 ovvero dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, i contribuenti estranei agli studi di settore, cioè i soggetti non titolari di Partita Iva.