La materia in tema di CQC acquisite per documentazione, nell’arco di un anno, ma soprattutto in questi ultimi mesi, ha visto l’emanazione di una successione di norme e chiarimenti.
Il momentaneo epilogo intervenuto con l’emanazione della Circolare Prot. 18734 del 3.9.2014, ha determinato anche la diffusione (da parte di terzi) della notizia, infondata, che ANCHE coloro i quali hanno CONSEGUITO LA C.Q.C. PER DOCUMENTAZIONE, nel caso NON avessero ancora provveduto a rinnovare la loro carta di qualificazione del conducente (in scadenza dal 9.9.2014 in poi), AVREBBERO POTUTO CIRCOLARE per il “servizio nel territorio nazionale SOLO SE IN POSSESSO DELLA PRESENTAZIONE (antecedente alla data di scadenza) D’ISTANZA DI RINNOVO DI VALIDITÀ PATENTE CQC VIDIMATA DAGLI UFFICI MC” (MODELLO TT746C = CQC formato Card – MODELLO TT2112 = per PatenteCQC).

TALE CONDIZIONE NON RIGUARDA I SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO LA CQC PER DOCUMENTAZIONE, PER ESSI VIGE LA PROROGA DI VALIDITÀ AL 9.9.2016, COSÌ COME CONFERMATO DAL MIT IN RISPOSTA AD UN NOSTRO RECENTISSIMO QUESITO.
In questa fase, la frase sopra citata e riportata nella circ. MIT Prot. 18734/2014, riguarda coloro i quali hanno conseguito la CQC per esame e che si trovino in tale situazione.
In proiezione futura, DALL’ 8 SETTEMBRE 2016 (un gg prima del termine proroga prevista per le CQC acquisite per documentazione), tale fattispecie interesserà tutti i soggetti che devono procedere al rinnovo della CQC (visto il termine generico della sua enunciazione):

Circ. MIT Prot. 18734 del 3.9.2014:In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio
operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta
”.