Di seguito una sintesi sulle misure a sostegno del lavoro previste dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020
CIGO e Assegno Ordinario (art.19)
– Introduzione causale “emergenza covid-19” dal 23 febbraio 2020 per max 9 settimane e comunque entro agosto 2020.
– Sospese tutte le norme del Dlgs n.148/2015 su comunicazioni e procedimenti (art. 14, 15 e 30)
– L’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti in via telematica entro 3 gg. successivi alla data della richiesta
– La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui inizia il periodo di sospensione o riduzione.
– Estensione assegno ordinario FIS ai lavoratori di imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
– Ai lavoratori non si applicano i 90 gg di anzianità e per accedere basterà essere alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020
– Gli interventi saranno scomputati dal consumo della Cigo e Assegno ordinario previsti nel biennio ordinariamente.
Attenzione per l’Edilizia ed il settore Lapideo:
 Può essere applicata la C.I.G.O. a tutte le aziende di qualsiasi
dimensione (da 1 dipendente in poi).
 Non occorre far fruire le ferie ai dipendenti.
Cigo per aziende che si trovano già in Cigs (art.20)
– Le aziende che sono in Cigs possono sostituire il trattamento straordinario con quello ordinario per 9 settimane, sospendendo la precedente domanda.
– Non si applicano in questo caso i termini procedimentali per la domanda ma è obbligatoria la comunicazione.
Assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà (art.21)
– I datori di lavoro che hanno in corso domanda di assegno di solidarietà (FIS), possono presentare domanda di concessione di assegno ordinario per 9 settimane .
– I periodi saranno scomputati dal tetto previsto dalla normativa
Cassa integrazione in deroga (art.22)
– Ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli a tempo indeterminato (OTI), della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi riconosciuti e non coperti dagli ammortizzatori
ordinari, verrà concesso un periodo di sospensione fino ad un massimo di 9 settimane.
– Ai lavoratori sarà riconosciuta la contribuzione figurativa
– Sono esclusi i datori di lavoro domestico
– Saranno le Regioni con apposita Intesa e successivo decreto a gestire questo strumento
– Il pagamento sarà diretto da parte dell’inps.
– Per le aziende fino a 5 dipendenti non è previsto l’accordo sindacale
Congedo ed indennità per i lavoratori settore privato (art.23)
– In conseguenza delle sospensioni dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche:
I genitori dipendenti del settore privato potranno usufruire max 15 gg di permesso, continuativo o frazionato, per figli di età non superiore a 12 anni.
– La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di 15 gg. e subordinata al fatto che non ci sia un genitore beneficiario di ammortizzatori o
disoccupato/inoccupato.
– Sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
– Gli eventuali periodi di congedo parentale (art. 32/33 dlgs n.151/2001) fruiti saranno convertiti nel congedo sopracitato.
– Possono usufruire del congedo anche i lavoratori genitori iscritti alla gestione separata ed i lavoratori autonomi.
– L’indennità sarà pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo calcolo dell’indennità di maternità e per gli autonomi sarà del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge.
– La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale di 15 gg.
– I genitori di figli minori di età tra 12 e 16 anni che non usufruiscono di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici.
– In alternativa al congedo è possibile optare per un bonus baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, che verrà erogato mediante il libretto famiglia.
Estensione permessi retribuiti legge 104 (art.24)
– Il numero di gg di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive per i mesi di marzo e aprile 2020.
Congedo e indennità dipendenti settore pubblico e settore sanitario privato accreditato emergenza covid-19 (Art.25)
– A decorrere dal 5 marzo a causa delle sospensioni delle attività didattiche e dei servizi educativi, i genitori del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità.
– La modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
– Per i dipendenti genitori del settore sanitario e del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il bonus per l’acquisto di servizi baby sitting per figli minori fino a 12 anni sarà di max 1000 euro.
Misure di sorveglianza (quarantena) (art.26)
– Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art.1, comma 2, lettere h del D.L. n.6 del 23 febbraio 2020) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
– Sarà il medico di base a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.
– Fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti pubblici e privati disabili gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche o in terapia salvavita, il periodo di assenza sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
Indennità autonomi e altri lavoratori (art.27/28/29/30/31/96)
Ai seguenti lavoratori :
– Professionisti e lavoratori con rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (non titolari di pensione)
– Autonomi iscritti gestioni speciali dell’ago
– Lavoratori stagionali del turismo e dei settori termali (che hanno cessato rapporto di lavoro tra il 1° gennaio e la data del presente decreto)
– Lavoratori settore agricolo a tempo determinato (OTD)
– Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito non superiore a 50.000 euro.
– Collaboratori sportivi di enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche verrà riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Proroga presentazione domande di disoccupazione agricola (art.32)
– Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato il termine per la presentazione di domanda di disoccupazione agricola è prorogato al 1° giugno 2020.
Proroga domande NASPI e DIS-COLL (art.33)
– dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione della domanda sono ampliati da 68 a 128 giorni.
– e’ fatta comunque salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art.34)
– a decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS ed INAIL è sospeso.
Disposizioni in materia di PATRONATI (art.36)
– i Patronati possono acquisire fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del mandato deve intervenire una volta cessata la situazione emergenziale.
– potranno ridurre l’orario di apertura degli uffici al pubblico e il servizio all’utenza può essere rimodulato assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi non sia possibile operare mediante organizzazione dell’attività a distanza.
Sospensione del pagamento contributi previdenziali e assistenziali lavoratori domestici (art.37)
– Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
Diritto di precedenza lavoro agile (art.39)
– Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, che hanno una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro agile.
– Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti disabili (l.104) o che abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Sospensione misure di condizionalità (art.40)
– ai percettori di reddito di cittadinanza e di Naspi o Dis-coll sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto tutti gli obblighi connessi alla fruizione degli stessi strumenti e tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previsti dalle leggi in merito a selezioni o convocazioni da parte dei centri per l’impiego.
Disposizioni INAIL 8 (art.42)
– a decorrere dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail.
– Nei casi accertati di infezione da coronavirus, di messa in quarantena o permanenza domiciliare, scaturiti in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio.
Istituzione reddito di ultima istanza (art.44)
-Per i lavoratori dipendenti, autonomi che in conseguenza dell’epidemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che nel 2019 hanno un reddito inferiore a 10.000 euro, verrà istituito un fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire un’indennità che il Ministero del lavoro stabilirà con apposito decreto entro 30 giorni.
Sospensione dei licenziamenti e dei termini di impugnazione (art. 46)
– E’ precluso l’avvio per 60 gg dalla data del decreto, di procedure di licenziamento collettivo l.223/91 e sono sospese quelle avviate dopo il 23 febbario 2020.
– Sono vietati i licenziamenti entro 60 gg. per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3 legge n.604/66
Premio per i lavoratori dipendenti (art.63)
– Ai dipendenti che nell’anno precedente hanno avuto un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.