L’INPS sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. Il patronato Epasa-Itaco di Fermo è a vostra disposizione per chiarimenti e per l’invio delle domande.

Di seguito illustriamo sinteticamente le diverse prestazioni previste.

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. I beneficiari sono i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, lavoratori dipendenti pubblici, che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età

  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I lavoratori dipendenti del settore pubblico non devono presentare domanda all’Inps, la domanda di congedo va presentata alla propria Amministrazione pubblica.

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

È possibile cumulare:

nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);

nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. I beneficiari sono lavoratori dipendenti privati e pubblici che assistono un familiare con handicap grave.

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro e la domanda di permesso va presentata alla propria Amministrazione pubblica.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:

ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

anche in caso di adozione e affido preadottivo;

oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n.50.

I beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS).

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia.

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

Medici;

Infermieri;

Tecnici di laboratorio biomedico;

Tecnici di radiologia medica;

Operatori sociosanitari

al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;

l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

IMPORTANTE:

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);

Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;

avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”.

INFO: Patronato Epasa – Itaco, 0734/600288 – 0734/992746,  fermo@epasa-itaco.it