Il Decreto del Presidente Regione Marche del 16 aprile 2020 nell’interpretare il DPCM del 10 aprile 2020, elenca le nuove attività consentite, in aggiunta a quelle già autorizzate con i precedenti DPCM, con la logica di autorizzare lavori propedeutici alla riapertura delle attività sospese, come ad esempio quelle produttive o turistiche.

Tra queste:
– le opere edilizie minori di  attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e le   opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del D.P.R.  380/2001.  Si tratta di “quelle opere funzionali alla manutenzione delle attività  economiche sospese dal DPCM citato(inclusa pertanto  la  manutenzione  di  stabilimenti  balneari). Non  sono  pertanto  consentite le attività legate all’edilizia  residenziale.
– Inoltre, sono consentiti “i lavori di cura  e  manutenzione  di  parchi  e  giardini“, per edifici privati e pubblici, campi sportivi, parchi pubblici ecc.

– Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ripristina la classe 42.91 “Costruzione di opere idrauliche, a suo tempo esclusa tra le attività del Codice Ateco 42

Per quanto riguarda le attività impiantistiche continuano ad essere consentite, secondo i codici autorizzati col DPCM del 22/3/2020.
Rimane il fondato dubbio se all’interno de cantieri edili sospesi, possano proseguire le attività di subappalto i cui codici Ateco sono autorizzati a proseguire il lavoro (impiantisti termoidraulici, elettricisti, ecc. e ora anche falegnami) dal momento che nel Paese siamo a interpretazioni diverse tra  Prefetture, ASL ecc. diverse. L’approfondimento giuridico informale condotto da CNA farebbere propendere per il NO, visto che si tratta di cantieri sospesi, la responsabilità civile e penale (sicurezza, salute ecc.) ricade sulla ditta edile appaltante e sono state già elevate sanzioni in giro per l’Italia.

Qualora ci siano quindi indicazioni (del committente, della ditta appaltante ecc.) per operare, consigliamo di usare la massima cautela, verificando al meglio con la locale Prefettura.

QUI i modelli per comunicazione attività ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020: le comunicazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata protocollo.preffm@pec.interno.it indicando nell’oggetto “COVID-19 COMUNICAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA”,