Buone notizie finalmente per i nostri martoriati ristoratori alle prese con le aliquote IVA da applicare all’asporto ed alla consegna a domicilio. Con l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento, le attività della ristorazione, che fino all’emergenza sanitaria hanno espletato quel servizio chiamato somministrazione, hanno dovuto limitare (in determinati periodi) la propria operatività alla sola consegna a domicilio e all’asporto che, cosa che si sta ripetendo in questi giorni, costituendo cessione di beni alimentari, obbligava i ristoratori ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto.

Dopo discussioni ed interpretazioni diverse tra Commissione Finanze ed Agenzia delle Entrate e disponibilità di uno dei sottosegretari al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), dopo una interrogazione da parte della Lega Nord, che CNA Agroalimentare aveva sostenuto, il Parlamento ha deciso di intervenire concretamente, in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.

Il comma 40 dell’articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

  • Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti
  • da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati,
  • per essere consegnati a domicilio,
  • per essere acquistati e portati via (asporto),

Sono escluse le bevande, alle quali, dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione (che è una prestazione di servizi comprensivo di prestazioni di fare, come il consumo in loco, e di prestazioni di dare, come la cessione di beni alimentari di qualsiasi caratteristica), ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come.

La fattispecie, di conseguenza, è autonoma: non può essere ricondotta né alla cessione di beni alimentari propriamente detta, né alla somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo.

Questo sana il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.